Condizioni di locazione in formato PDF
1. Validità delle condizioni
1.1 Ogni contratto è stipulato esclusivamente secondo le nostre condizioni generali, commerciali e di locazione (illustrate di seguito), valide per qualsiasi trattativa d'affari futura, nonostante non siano specificate di volta in volta. Eventuali deroghe o particolari condizioni contrattuali del committente, anche se non esplicitamente contraddette, hanno validità solo nostra previa conferma scritta.
1.2 Ai sensi del presente documento, e-mail e fax sono da considerarsi forme di comunicazione scritta.
2. Stipula del contratto, oggetto del contratto
2.1 Le nostre offerte sono da considerarsi non vincolanti. Accordi verbali o telefonici necessitano, per essere validi, di conferma scritta da parte nostra.
2.2 Eventuali documenti, inviati insieme alle offerte, quali opuscoli, illustrazioni, ecc. forniscono indicazioni di natura generica, a meno che non vengano espressamente indicati come vincolanti. Decisiva per la qualità e le prestazioni dell'apparecchiatura oggetto di locazione è la conferma d'ordine.
2.3 Le apparecchiature oggetto di locazione sono certificate CE e soddisfano pertanto tutti gli standard e le normative UE attualmente in vigore. È compito del committente verificarne il possibile utilizzo al di fuori dell'UE.
3. Condizioni dell'oggetto di locazione e segnalazione di difetti
3.1 Il sistema in locazione è fornito al committente privo di difetti, pulito e in condizioni di perfetta funzionalità.
3.2 È fatto obbligo al committente di verificare, alla ricezione dell'attrezzatura, eventuali difetti da segnalare con decorrenza immediata e in forma scritta. I costi per la riparazione di un sistema difettoso e non perfettamente funzionante sono a nostro carico.
3.3 Qualora l’oggetto di locazione fosse difettoso e non dovesse funzionare perfettamente e qualora i difetti, adeguatamente segnalati, non fossero riparati entro un periodo congruo, il committente ha facoltà di recedere dal contratto. Il presente regolamento non apporta alcun cambiamento sulla validità e applicabilità di altri diritti previsti dalla legislazione
4. Obblighi del committente
4.1 È fatto obbligo al committente di attenersi scrupolosamente alle istruzioni d'uso e funzionamento e di permettere l'utilizzo dell'apparecchiatura esclusivamente a personale dotato delle competenze necessarie per macchinari a tensioni elevate. I costi derivanti da eventuali danni causati da un uso improprio sono a carico del committente.
4.2 Il committente è ritenuto responsabile di condotte dolose e di negligenze proprie, dei suoi dipendenti e collaboratori e, in generale, di ogni soggetto terzo, la cui presenza, nell'area di utilizzo dell'apparecchiatura, rientri sotto la sua la responsabilità.
5. Calcolo del canone di locazione
Il canone è calcolato su base settimanale. Le fatture vengono emesse ogni 14 giorni e devono essere saldate con decorrenza immediata alla ricezione.
6. Diritto d'ispezione e verifica dell'apparecchiatura oggetto di locazione
6.1 Ci riserviamo il diritto di ispezionare in qualunque momento, direttamente o tramite soggetti terzi, l'apparecchiatura oggetto di locazione.
6.2 Al committente è consentito eseguire o fare adempiere a soggetti terzi, incaricati a tale scopo, l'ispezione dell'apparecchiatura in locazione prima della sua restituzione. In merito a tale ispezione dovrà essere redatto un verbale sottoscritto da entrambe le parti. I costi dell'ispezione sono a carico del committente.
7. Assunzione dei rischi e assicurazione
7.1 Il committente garantisce la copertura, tramite propria polizza assicurativa, di eventuali danni e/o guasti irreparabili causati da azioni improprie e/o omissioni; deve, inoltre, assicurare l'apparecchiatura, per una somma pari al suo valore da nuova, contro incendi, furto con scasso, danni alle condotte idriche ed eventuali guasti meccanici. La compagnia assicuratrice deve avere la propria sede sul territorio tedesco. Il committente deve attestare tramite certificato/polizza, di avere un'assicurazione adeguata alle nostre disposizioni; qualora non dovesse ottemperare al presente obbligo o laddove dovessimo ravvisare che la copertura assicurativa non fosse conforme alle presenti disposizioni, provvederemo a stipularne una nuova a spese del committente. Quest'ultimo rinuncia a qualsiasi rivendicazione di natura assicurativa per danni o guasti irreparabili apportati all'apparecchiatura.
7.2 Eventuali perdite derivanti da furto, furto con scasso o smarrimento dell'apparecchiatura oggetto di locazione sul luogo di utilizzo sono a carico del committente.
7.3 In caso di danno o sinistro, il committente deve darcene immediata comunicazione indicando il momento, la causa e l'entità del danno.
7.4 In caso di guasto irreparabile dell'apparecchiatura oggetto di locazione in seguito a sinistro, decade automaticamente l'obbligo per il committente di versare il canone di locazione a decorrere dal giorno in cui avviene il danno. In caso di guasto irreparabile attribuibile al mandante, è fatto obbligo a quest'ultimo di corrispondere la somma pari al suo valore al momento del danno. In caso di danneggiamento dell'apparecchiatura oggetto di locazione da parte del committente, le spese per le riparazioni sono a suo carico Ci riserviamo inoltre il diritto di intraprendere ulteriori azioni a fini di risarcimento.
8. Manutenzione e riparazioni di elementi soggetti a usura
8.1 È fatto obbligo al committente di mantenere l'apparecchiatura oggetto di locazione in condizioni operative adeguate, sicure e funzionali, attenendosi alle nostre istruzioni di funzionamento e di manutenzione ed evitare sollecitazioni eccessive di qualsiasi tipo.
Il committente ha inoltre l'obbligo di pulire l'apparecchiatura prima della riconsegna.
8.2 Eventuali riparazioni così come l'installazione di ricambi necessari per mantenere l'apparecchiatura in condizioni di corretta operatività, devono essere eseguite esclusivamente da noi. Le spese per tali operazioni, così come quelle per la pulizia, sono a carico del committente.
8.3 Le spese per le necessarie riparazioni delle parti usurate sono a carico nostro.
9. Assicurazione di proprietà
9.1 Al committente non è consentito, senza la nostra autorizzazione, apportare modifiche irreversibili all'apparecchiatura in locazione, con particolare riferimento ad aggiunte o integrazioni, né di rimuovere contrassegni presenti sulla stessa.
9.2 Al committente non è consentito cedere diritti di cui al presente contratto, né assegnare in generale alcun diritto sull'apparecchiatura oggetto di locazione a qualsiasi soggetto terzo.
9.3 Qualora un soggetto terzo dovesse maturare, in conseguenza di una confisca, un pignoramento o in virtù di un diritto reale, qualsiasi titolo sull'apparecchiatura oggetto di locazione, è fatto obbligo al committente di darcene immediata comunicazione scritta e di informare tale soggetto terzo del nostro diritto di proprietà.
10. Fine del rapporto di locazione, rescissione
10.1 Laddove sia stata concordata una specifica scadenza, il rapporto di locazione termina al suo naturale decorrere. Indipendentemente da ciò, il contratto può essere regolarmente rescisso in qualunque momento, dando, per iscritto, un preavviso di 30 giorni.
10.2 Indipendentemente dalla data di rescissione, ci riserviamo la facoltà di richiedere il pagamento del canone di locazione fino all'effettiva restituzione dell'apparecchiatura oggetto di locazione.
10.3 La restituzione è effettiva al momento della riconsegna fisica, indipendentemente da chi si fa carico delle spese e dei rischi legati al trasporto.
11. Restituzione dell'apparecchiatura oggetto di locazione
11.1 I costi per la restituzione fino al luogo prefissato sono a carico del committente.
11.2 In caso di restituzione dell'apparecchiatura in condizioni che lascino intendere la mancata ottemperanza, da parte del committente, ai propri obblighi di cura e manutenzione, il periodo di locazione sarà prolungato automaticamente per il tempo necessario a eseguire le omesse riparazioni, obbligatorie ai sensi del presente contratto, eseguite da noi ma a spese del committente.
12. Limite di responsabilità
12.1 La nostra responsabilità per difetti dell'apparecchiatura oggetto di locazione è da considerarsi limitata sulla base di quanto segue: il committente ha titolo ad eventuali richieste di risarcimento danni per difetti dell'apparecchiatura, esclusivamente nel caso in cui il difetto stesso o la sua tardiva eliminazione siano attribuibili ad una condotta dolosa o a gravi negligenze da parte nostra.
Si esclude ogni nostra responsabilità per danni provocati da eventuali difetti che non risalgano a una condotta dolosa da parte nostra, a gravi negligenze o mancata ottemperanza degli obblighi contrattuali e anche qualora, tale responsabilità sia limitata a danni riconducibili a circostanze prevedibili e non eccezionali. Il limite di responsabilità, di cui sopra, non trova alcuna applicazione in caso di rivendicazioni da parte del committente per danni fisici e alla salute, nonché per decesso del committente stesso o dei suoi assistenti a noi imputabili. Non trovano altresì alcuna limitazione eventuali rivendicazioni del committente in caso di garanzia sottoscritta da noi o in caso di mancata segnalazione di difetto aggravata da dolo.
12.2 Le limitazioni di seguito illustrate si applicano alla nostra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (delittuosa) nonché alla responsabilità nella stipula del contratto. L'onere di decidere l'esclusione o il limite di responsabilità è a nostro carico.
Non siamo ritenuti responsabili delle violazioni di obblighi contrattuali di secondaria importanza causati da negligenze non gravi. Eventuali richieste di risarcimento danni, in caso di violazione di rilevanti obblighi contrattuali, sono da considerarsi limitate a danni prevedibili e tipicamente riconosciuti in sede contrattuale, salvo che tali violazioni non siano attribuibili a una condotta dolosa o a gravi negligenze.
Non si applica alcuna limitazione qualora la responsabilità di danni fisici, alla salute, o di eventuali decessi sia attribuibile a noi.
13. Varie
13.1 Eventuali richieste e contro richieste non costituiscono, per alcuna delle parti, titolo a qualsiasi forma di compensazione legale in sede contrattuale, salvo che la richiesta risulti incontestabile o passata in giudicato. Il medesimo principio trova altresì applicazione al fine di un'eventuale rivendicazione del diritto di trattenuta. Rimane invariato l'eventuale diritto del committente alla riduzione del canone di locazione in applicazione dell'art. 536 BGB (codice civile tedesco).
13.2 Ai fini della relazione contrattuale tra noi e il committente viene applicato il diritto tedesco.
13.3 È competente il tribunale di Steinhagen. Ci riserviamo il diritto di sporgere querela contro il mandante presso l'ente competente sul territorio della sua sede.