Condizioni Generali di Vendita (CGV)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (CGV)

Condizioni Generali in formato PDF

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano alle proposte di acquisto tra la PLASMATREAT ITALIA S.r.l., con sede legale in 35121 PADOVA, via Trieste, n 20, di seguito denominata “Venditore”, ed il mittente della proposta di acquisto, di seguito denominato “Acquirente”.

1.2 Le presenti Condizioni Generali sono state predisposte per essere applicate unitamente alla proposta e relativa conferma di ordine, costituendo nell’insieme la disciplina del regolamento di interessi voluto dalle parti.

1.3 In caso di difformità tra le presenti Condizioni Generali e le Condizioni Specifiche contenute nella proposta e relativa conferma di ordine, prevarranno le Condizioni Specifiche.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1 La proposta è irrevocabile da parte dell’Acquirente ma non impegna il Venditore se non è dal medesimo accettata per iscritto a mezzo del legale rappresentante. La conferma di ordine viene emessa da PLASMATREAT ITALIA S.r.l. entro 30 giorni lavorativi successivi alla ricezione della proposta di acquisto. Decorsi 30 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di acquisto senza che PLASMATREAT ITALIA S.r.l. abbia confermato l'ordine, la proposta dovrà essere intesa come non accettata.

2.2 Qualsiasi pattuizione particolare relativa ai termini di pagamento e di consegna, anche se intervenuta con agenti o incaricati dal Venditore, non è vincolante nei confronti di quest’ultimo se non espressamente accettata per iscritto dal legale rappresentante.

2.3 Se, successivamente alla conferma dell’ordine, il Venditore venga a conoscenza di protesti, sequestri, pignoramenti ed in genere di atti pregiudizievoli a carico dell’Acquirente, o divenga notorio che l’Acquirente si trovi in condizioni di difficoltà finanziaria, il Venditore potrà, a sua scelta, sospendere il contratto ed esigere particolari garanzie ai sensi dell’art. 1461 c.c., oppure, risolvere il contratto per inadempimento dell’Acquirente, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. o pec.

3. CARATTERISTICHE DELL’OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1 Oggetto del contratto è un macchinario per il trattamento superficiale con plasma atmosferico, avente prestazioni coerenti con le specifiche tecniche riportate nella relativa scheda prodotto di cui l’Acquirente assicura la presa visione ed accettazione di conformità rispetto all’ordine inoltrato.

3.2 Tutti i cataloghi, prospetti, disegni, programmi di controllo e regolazione, brevetti, marchi di fabbrica o altri diritti di proprietà industriale afferenti al macchinario rimangono di proprietà esclusiva di PLASMATREAT Italia S.r.l.. In difetto di nulla osta scritto del Venditore, è fatto divieto all’Acquirente di divulgare il contenuto di detta documentazione.

4. PREZZO E PAGAMENTO

4.1 Il prezzo di vendita, ove non specificato, è quello del listino del Venditore in vigore alla data del perfezionamento del contratto; L'imposta sul valore aggiunto è dovuta nell’aliquota stabilita dalla legge in vigore alla data di emissione della fattura. Il prezzo di vendita è da intendersi franco fabbrica caricato e sdoganato e non include ogni altro onere o spesa quale a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese di trasporto, di montaggio e per polizze assicurative a copertura del rischio del trasporto, che sono a carico dell’Acquirente. Il Venditore è autorizzato a stipulare, in nome e per conto e con spese a carico dell'Acquirente, contratto di trasporto e/o di spedizione nonché idonea assicurazione per il trasporto per un importo non inferiore al valore del macchinario compravenduto indicato in fattura.

4.2 Qualora il macchinario non venga ricevuto dall’Acquirente al momento del suo approntamento e tentata consegna, o l’approntamento o l’effettiva consegna non sia possibile per ragioni indipendenti dalla volontà del Venditore, i prezzi, se non già previsto nella proposta e relativa conferma di ordine, saranno soggetti alle variazioni in aumento del prezzo del macchinario a listino, oppure dei costi dei materiali e della mano d’opera sopravvenuti rispetto al momento dell’approntamento del macchinario sino al ritiro dello stesso da parte dell’Acquirente o all’accettazione della consegna.

4.3 L’eventuale accettazione da parte del Venditore di cambiali, pagherò, cessioni o assegni bancari, si intende sempre effettuata “salvo buon fine” e senza novazione del debito. Luogo di pagamento è la sede del Venditore; l’emissione di tratta o l’accettazione di portafoglio pagabile su altre piazze, non comportano deroga a questa clausola.

4.4 Il ritardo nei pagamenti comporta l’applicazione degli interessi di mora al tasso previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2002.

5. RISERVA DI PROPRIETÀ

5.1 Qualora il pagamento debba essere effettuato, in tutto od in parte, dopo il termine concertato per la consegna, il macchinario consegnato resterà di proprietà del Venditore fino al pagamento integrale del prezzo. Durante il suddetto periodo, l’Acquirente assumerà gli obblighi e le responsabilità di custode del macchinario e non potrà alienare, dare in uso o in pegno, traslare, lasciare sequestrare o pignorare tale macchinario senza dichiarare la proprietà del Venditore e senza darne immediato avviso allo stesso a mezzo raccomandata con a.r. o pec. La violazione dei su descritti obblighi comporterà la debenza di una penale convenzionale pari al doppio della parte di prezzo risultante impagata al momento della violazione, salvo il risarcimento del maggior danno.

5.2 Il mancato pagamento nei termini stabiliti anche di una sola rata che superi l’ottava parte del prezzo di vendita, ovvero il mancato pagamento di due rate nei termini stabiliti, darà facoltà al Venditore di ritenere risolto di diritto il contratto. In tal caso, il Venditore avrà diritto di ottenere l’immediata restituzione del macchinario e di trattenere a titolo di danno le rate riscosse, salvo il risarcimento del maggior danno.

5.3 Il Venditore, qualora non voglia avvalersi della clausola risolutiva di cui al punto 5.2, potrà far decadere l’Acquirente dal beneficio del termine; in tal caso l’Acquirente dovrà versare immediatamente l’intero prezzo pattuito.

5.4 L’Acquirente riconosce al Venditore la facoltà di controllare lo stato di conservazione del macchinario, sino al completo pagamento del prezzo.

6. TERMINI DI CONSEGNA

6.1 Il termine di consegna viene computato in giorni lavorativi e viene prorogato per effetto di avvenimenti non imputabili al Venditore, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: scioperi, agitazioni sindacali, serrate, incendi, inondazioni, ed altre cause di forza maggiore. Il termine stabilito per la consegna deve considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito. Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Il ritardo nella consegna, dovuto a qualsiasi causa documentata anche se non espressamente prevista, non darà diritto all’Acquirente di chiedere la risoluzione del contratto, indennizzi o risarcimenti.

6.2 La consegna si intende comunque eseguita presso la sede del Venditore allo scadere del ventesimo giorno dal ricevimento della raccomandata con a.r. o pec con la quale il Venditore abbia notificato all’Acquirente l’avvenuto approntamento del macchinario. Da tale momento le spese da magazzinaggio, custodia, manutenzione ed assicurazione saranno a carico dell’Acquirente. Trascorsi venti giorni dalla data di ricevimento della predetta raccomandata o pec senza che l’Acquirente abbia provveduto a ritirare o far ritirare il macchinario, o senza che il Venditore abbia potuto provvedere alla consegna, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto ed il Venditore avrà diritto di trattenere, a titolo di danno, le rate riscosse, salvo il risarcimento del maggior danno.

7. INSTALLAZIONE, COLLAUDO, FUNZIONAMENTO

7.1. Nel caso in cui le Parti pattuiscano che la installazione ed il montaggio del macchinario vengano eseguite dal Venditore, saranno a carico dell’Acquirente le spese di trasferta del personale incaricato dal Venditore; qualora l’installazione, il montaggio e la messa in funzione vengano ritardati per fatti imputabili all’Acquirente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: per mancato approntamento dell’area in cui allocare il macchinario; omessa predisposizione di allacciamenti elettrici; omessa messa a disposizione di maestranze incaricate di eseguire le opere complementari alla installazione e montaggio; omesso allestimento del D.U.V.R.I.; etc), gli eventuali maggiori costi derivanti dalle spese di trasferta del personale del Venditore saranno a carico dell’Acquirente.

7.2 All’esito del collaudo, se previsto, l’Acquirente è tenuto a rilasciare al Venditore una dichiarazione scritta dei risultati ottenuti. In difetto di rilascio di tale dichiarazione, il macchinario si intende incondizionatamente accettato senza riserve; qualora il macchinario non debba essere fatto oggetto di collaudo, al momento della consegna l’Acquirente sarà tenuto a verificare che esso sia esente da difetti.

7.3 Durante il funzionamento del macchinario, l’Acquirente dovrà rispettate le norme di operatività e le altre istruzioni tecniche fornite dal Venditore. Eventuali conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto delle suddette istruzioni saranno a carico dell’Acquirente e produrranno la decadenza della garanzia di buon funzionamento.

8. GARANZIA

8.1 La garanzia opera nei limiti di cui all’art. 1495 cc. Eventuali difetti dovranno essere denunciati dall’Acquirente al Venditore, a mezzo lettera raccomandata a.r. o pec, entro otto giorni, che decorreranno: a) dal collaudo; b) qualora non debba essere eseguito il collaudo, dalla data della consegna; c) qualora si tratti di difetti non suscettibili di essere rilevati a seguito del collaudo o della verifica all’atto della consegna, dalla loro scoperta. Il mancato rispetto dei termini predetti comporta la decadenza dall’azione di garanzia, che si prescrive, in ogni caso, entro un anno dalla consegna.

8.2 A seguito di intervenuta denuncia, il Venditore avrà diritto di ispezionare il macchinario e provvedere alla riparazione o all’eliminazione dei difetti direttamente o a mezzo di terzi autorizzati, oppure potrà richiedere che il macchinario difettoso o parte di esso siano restituiti per la riparazione o provvedere all’eliminazione direttamente sul luogo di installazione.

8.3 Qualsiasi modifica del macchinario non autorizzata dal Venditore, nonché qualsiasi impiego non corretto comporteranno l’esclusione di qualsiasi garanzia. Difetti dovuti a naturale usura ed a manomissioni sono esclusi dalla garanzia. Il Venditore non è responsabile per danni del macchinario conseguenti a difettosità / vizi delle materie prime utilizzate dall’Acquirente nei processi produttivi e nelle linee di produzione.

8.4 Il Venditore non garantisce la funzionalità del processo produttivo in cui il macchinario verrà collocato dall’Acquirente, ma solo la conformità del macchinario alle caratteristiche tecniche descritte nell’offerta ed il funzionamento del macchinario stesso.

8.5 le maggiori spese di riparazione generate dallo spostamento in altro luogo del macchinario rispetto al luogo di originaria installazione, anche se autorizzato dal Venditore, saranno a carico dell’Acquirente.

9. RESPONSABILITÀ CIVILE

9.1 Il Venditore non è responsabile per i danni a persone e a cose, per i mancati guadagni o maggiori costi che possano eventualmente derivare in conseguenza di improprio utilizzo o mancata vigilanza del macchinario. La responsabilità del Venditore è comunque contenuta nel limite massimo costituito dal valore del macchinario. Trattasi di clausola essenziale, che le parti hanno posto a base della determinazione del prezzo di vendita.

10. CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ’ DI ECCEZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1462 c.c. l’Acquirente non potrà opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute, se non in perfetta regola con i pagamenti contrattualmente previsti.

11. LEGGE E FORO COMPETENTE

11.1 Le presenti condizioni di vendita e ogni contratto di vendita concluso tra il Venditore ed l’Acquirente saranno disciplinati ed interpretati in conformità alle leggi italiane. E’ espressamente esclusa l’applicazione della Convenzione di Vienna 11/04/1980 sulla vendita internazionale di merci.

11.2 Per ogni eventuale controversia derivante dal o in relazione al contratto di vendita è riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

12. INVALIDITÀ PARZIALE.

L'invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti “Condizioni di Vendita” non comporta l’invalidità delle restanti disposizioni.

13. TUTELA DEI DATI

I dati relativi all’Acquirente verranno trattati dal Venditore esclusivamente per le finalità relative al rapporto contrattuale secondo le previsioni ed indicazioni del Regolamento Europeo 2016/679 L’informativa è disponibile sul sito www.plasmatreat.it.

L.C.S.

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L’Acquirente __________________________

 

 

Ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Acquirente dichiara di accettare espressamente il contenuto dei seguenti articoli: 1 (condizioni generali); 2 (conclusione del contratto); 2.3 sospensione esecuzione contratto ex art. 1461 cc e clausola risolutiva  espressa ex art. 1456 cc 3; 4 (prezzo e pagamento; 5 (riserva di proprietà); 5.1 penale convenzionale; 5.2 clausola risolutiva espressa; 5.3 decadenza dal beneficio del termine;  6 (termini di consegna); 6.2 clausola risolutiva espressa;7. (installazione, collaudo, funzionamento); 8 (garanzia); 9 (responsabilità civile-limitazione di responsabilità); 10 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni), 11 (legge applicabile - Foro competente).

L.C.S.

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L’Acquirente

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